I diritti sociali

I diritti sociali

I diritti sociali

I diritti sociali sono diritti che garantiscono il benessere economico e sociale delle persone, come il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione e alla protezione sociale. Essi sono fondamentali per una società giusta e inclusiva, in cui ogni individuo possa vivere dignitosamente.

Sono riconosciuti a livello internazionale, comunitario e nazionale:

A livello internazionale con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; e altre convenzioni riconoscono i diritti sociali come diritti fondamentali.

A livello comunitario con l’Unione Europea, come pilastro europeo che promuove i diritti sociali.

A livello nazionale con la Costituzione italiana che riconosce i diritti sociali e li garantisce in vari articoli, come ad esempio l’art. 3 (uguaglianza), l’art. 4 diritto al lavoro, l’art. 32 diritto alla salute, l’art 34 diritto all’istruzione.

 

La formazione del governo

L’art.92 della Cost. disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: ‘il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri’. Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed artcolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell’incarico, fino a quella che caratterizza la nomina. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Cost.

La fase preparatoria

Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un Governo che possa ottenere la fiducia della maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni volta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. L’ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale ed è stato soggetto a variazioni nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rapprsentanti delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l’elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle Camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.